La Regione Toscana ha approvato il calendario venatorio 2013-14
Dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita
alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur)
e fagiano E' stato approvato oggi dalla Giunta il calendario venatorio
regionale. La delibera che detta tempi, specie e modalità per l'esercizio
dell'attività venatoria in Toscana per la stagione 2013-2014 è stata portata in
approvazione dall'assessore all'agricoltura e alla caccia, Gianni Salvadori. "A seguito della recente sentenza della Corte
Costituzionale che ha bocciato una parte della legge regionale n.20/2002 – ha
spiegato Salvadori – anche la Toscana ha deliberato con atto amministrativo,
così come richiesto dalla stessa Corte, il calendario venatorio per le specie
migratorie e stanziali, con lo scopo prioritario di conciliare le istanze del
mondo venatorio, agricolo e delle associazioni di protezione ambientale." Quella approvata è dunque una delibera complessa ed
articolata che, per ogni singola specie cacciabile, descrive in maniera
analitica i supporti scientifici e le disposizioni normative comunitarie o
nazionali che hanno determinato le singole scelte dell'amministrazione.
"Con questo provvedimento – spiega Salvadori – la Regione Toscana
garantisce la concreta applicazione sul territorio della convenzione
internazionale dell'AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian
Migratory Waterbirds- accordo sulla conservazione delle specie migratorie acquatiche),
vietando l'uso delle munizioni di piombo in tutti i laghi artificiali e zone
umide della Regione e non solo all'interno delle Zone di Protezione Speciale.
Questa decisione, suggerita dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la
Protezione Ambientale) garantisce ulteriormente la salvaguardia degli ambienti
naturali e la difesa della biodiversità. Sono stati inoltre introdotti limiti
di prelievo stagionali per alcune specie cacciabili." Sulla delibera sono
stati inoltre acquisiti anche ulteriori pareri. "La Regione Toscana –
riferisce infatti Salvadori- ha deliberato dopo aver chiesto e ottenuto
l'autorevole parere del C.I.R.Se.M.A.F (Centro Interuniversitario Ricerca sulla
Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici) che si è espresso
favorevolmente, sottolineando che le argomentazioni riferite alle singole
specie e relativi tempi di caccia, sono garanti del saggio prelievo e della
conservazione delle specie medesime." Ecco nel dettaglio il contenuto delle disposizioni: Autorizzata la caccia alle seguenti specie per i periodi
indicati Dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita
alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur)
e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende
agrituristico-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli
ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di
gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo. Dal 15 settembre al 30 novembre 2013 la caccia è consentita
alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare
limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si
applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia
approvato specifici piani di prelievo. Dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita
alla specie allodola. Dal 15 settembre all'8 dicembre 2013 è consentita la caccia
alla specie lepre comune. Dal 15 settembre al 31 ottobre 2013 è consentita la caccia
alla specie combattente. Dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 la caccia è consentita
alla specie beccaccia. Dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita
alle seguenti specie: cesena e tordo sassello. Dal 1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita
alla specie moretta. Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è
consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino,
canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga,
frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola,
mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe. Fissati i seguenti limiti di prelievo stagionale
prudenziali, per le specie: - allodola, 50 capi per cacciatore, - codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per
cacciatore per specie, - beccaccia e moretta, 20 capi per cacciatore per specie, - combattente e pernice rossa, 10 capi per cacciatore per
specie, - starna, 5 capi per cacciatore. Infine è vietato utilizzare munizionamento a pallini di
piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana,
quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti,
lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.
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